Art. 2.
(Unità per il controllo, la valutazione e la qualità delle politiche e della spesa pubblica).

      1. È istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze l'Unità per il controllo, la valutazione e la qualità delle politiche e della spesa pubblica del Governo, degli enti territoriali, degli enti locali e delle società ad essi riconducibili, di seguito denominata «Unità».
      2. L'Unità misura i livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini dai soggetti di cui al comma 1 e valuta i risultati conseguiti e i relativi costi.
      3. L'Unità valuta la qualità e l'efficienza dell'azione governativa e i relativi costi secondo i parametri stabiliti dal Rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla riforma della regolazione nei Paesi membri del 1997, e dal Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 sull'allargamento dell'Unione europea.
      4. L'azione governativa e i relativi costi sono valutati dall'Unità, in particolare, secondo i princìpi dell'imparzialità, eguaglianza, legalità, efficienza, trasparenza, informazione e qualità.

 

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      5. In conformità ai princìpi di cui al comma 4, l'Unità ha, tra l'altro, il potere di valutare se i processi di esternalizzazione di servizi pubblici o il ricorso a consulenze esterne costituiscono inutili duplicazioni di funzioni.
      6. I componenti dell'Unità sono nominati ogni sette anni con le seguenti modalità:

          a) quattro dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica d'intesa tra loro;

          b) due dal Presidente del Consiglio di Stato, previo parere conforme del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;

          c) due dal Presidente della Corte dei conti, previo parere conforme del Consiglio di presidenza della Corte dei conti;

          d) tre dal Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione vincolante della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

      7. Il presidente dell'Unità è eletto a maggioranza assoluta dai membri dell'Unità tra i componenti nominati a norma del comma 6, lettera a). Il suo mandato scade dopo tre anni e sei mesi e non è rinnovabile.
      8. I componenti dell'Unità sono scelti sulla base di una comprovata indipendenza ed esperienza tra professori universitari ordinari di materie giuridiche o economiche, nonché tra magistrati delle supreme magistrature amministrativa e contabile.
      9. L'Unità, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. Può chiedere altresì dati, informazioni e documenti alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici e alle società ed enti partecipati dallo Stato e dagli altri enti pubblici.
      10. L'Unità riferisce alle Camere sulla propria attività mediante relazioni semestrali. Il Governo o un terzo dei membri di ciascun ramo del Parlamento possono chiedere che l'Unità riferisca alle Camere su specifici argomenti. L'Unità, qualora lo ritenga

 

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opportuno, può inviare relazioni alle Camere su specifici argomenti. A tali comunicazioni è assicurata pubblicità attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo.